
XIX edizione del Master SAFE in Gestione delle Risorse Energetiche
27 Settembre 2017
Sisma, prorogate a fine anno le agevolazioni in bolletta per luce e gas
23 Marzo 2021Di seguito le nuove disposizioni dovute all’emergenza Coronavirus, previste con la delibera 75/2020/R/com, in base a quanto disciplinato dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020.
Per le sole utenze degli 11 Comuni della “ex zona rossa” di Lombardia e Veneto (Elenco n.1 riportato in calce), coerentemente con le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, vengono sospesi i termini di pagamento fino al prossimo 30 aprile 2020 per le bollette – emesse o da emettere – di acqua, luce, gas e rifiuti, con obbligo di rateizzazione automatica degli importi per il successivo pagamento.
Sospesi anche i termini di pagamento delle fatture che contabilizzano consumi effettuati fino a tale data, pur se saranno emesse successivamente al 30 aprile 2020.
Le aziende di gestione dei servizi pubblici dovranno inoltre inserire nelle fatture l’informazione che i relativi importi saranno rateizzati automaticamente e senza interessi (non prima del 1° luglio 2020), secondo un piano che sarà successivamente comunicato al cliente/utente finale, che potrà comunque decidere di pagare in un’unica soluzione o alle eventuali condizioni migliorative che il venditore voglia offrire. Come per il resto del Paese, anche per gli 11 comuni i della “ex zona rossa” si applicano le disposizioni già decise da ARERA sul blocco dei distacchi per morosità.
Elenco n. 1:
In Lombardia i comuni di:
- Bertonico
- Casalpusterlengo
- Castelgerundo
- Castiglione D’Adda
- Codogno
- Fombio
- Maleo
- San Fiorano
- Somaglia
- Terranova dei Passerini
In Veneto il comune di:
- Vo’
Modalità di rateizzazione delle bollette previste dalla Deliberazione
Gli importi relativi alle forniture di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, contabilizzati nelle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi delle succitate disposizioni, valide per i soli clienti dei Comuni di cui all’Elenco 1 di sopra, sono rateizzati secondo i seguenti criteri:
a) La rateizzazione delle fatture è automaticamente effettuata, senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale
b) Il piano di rateizzazione deve contenere la somma degli importi di tutte le fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento; deve indicare la periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale; prevede un numero di rate successive non cumulabili di ammontare costante pari almeno al numero di fatture emesse negli ultimi 12 mesi e comunque non inferiore a due
c) Qualora l’importo delle rate, calcolato secondo quanto sopra disposto, risulti inferiore a euro 50, il numero delle rate potrà essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il numero minimo necessario a determinare rate di importo non inferiore a euro 50 (cinquanta)
d) È fatta salva la facoltà per il cliente finale, previa apposita richiesta scritta o comunque documentabile, di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e all’esercente la vendita del mercato libero di offrire, in modo non discriminatorio, condizioni di rateizzazione migliorative per il cliente finale
e) Il piano di rateizzazione deve decorrere da una data non precedente all’1 luglio 2020
f) Le fatture i cui termini di pagamento sono sospesi contengono, altresì, la comunicazione: 1) che i relativi importi saranno oggetto di rateizzazione e nell’ambito della quale non saranno applicati interessi a carico del cliente finale; 2) che le informazioni di dettaglio del piano di rateizzazione saranno comunicate entro la fine di giugno 2020; 3) la facoltà del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative, e comunque migliorative per il cliente finale, offerte dall’esercente.
g) Quanto sopra disposto trova applicazione anche in caso di contabilizzazione di conguagli tramite documenti di fatturazione oggetto di sospensione dei pagamenti.
h) Non trovano applicazione qualora l’importo complessivo da rateizzare con riferimento a ciascuna fornitura di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate sia inferiore a euro 50.
Le succitate disposizioni normative potranno essere consultate al seguente Link: https://www.arera.it/it/docs/20/075-20.htm