EMERGENZA COVID-19 – Disposizioni dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente
19 Marzo 2020Centrale elettrica di Presenzano
4 Maggio 2021L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) con delibera 111/2021/R/com ha spostato il termine per le fatture di conguaglio al 31 dicembre 2021 e ha portato la rateizzazione da 36 a 120 rate.
Di seguito, le prescrizioni contenute nel provvedimento:
Articolo 1
Proroga delle agevolazioni disposte dalla deliberazione 252/2017/R/com
1.1 Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni di cui all’Articolo 5, all’Articolo 6, all’Articolo 8, all’Articolo 9, all’Articolo 11 e all’Articolo 29 della deliberazione 252/2017/R/com e, ove necessario, di cui agli Articoli 7, 10, 12 e 30 della medesima deliberazione 252/2017/R/com disposte a favore:
- • a) dei soggetti titolari di utenze e forniture localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16 che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
- • b) dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle SAE, ovvero nei MAPRE – ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture e quelle site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione – nelle more di una più puntuale individuazione del termine di durata delle agevolazioni per i soggetti titolari delle menzionate utenze e forniture, tenuto conto del criterio temporale del “completamento della ricostruzione”;
- • c) dei soggetti titolari di utenze e forniture site in una zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018.
Articolo 2
Proroga delle agevolazioni disposte dalla deliberazione 429/2020/R/com
2.1 Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni disposte all’articolo 1 della deliberazione 429/2019/R/com a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.
Articolo 3
Modalità per l’ottenimento delle agevolazioni riconosciute alle utenze/forniture inagibili
3.1 I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 1.1 lettera a) e 2.1, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni medesime, entro il 30 giugno 2021, presentano all’esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:
- • a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00, dell’avvenuta trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, della comunicazione attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente ovvero dell’utente finale;
- • b) autocertificazione – solo per i soggetti beneficiari titolari di utenze/forniture ad uso domestico – che l’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) era la casa di residenza alla data degli eventi sismici;
- • c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
3.2 A maggior tutela degli utenti e clienti finali, gli esercenti la vendita e/o i gestori del SII sono tenuti a considerare anche eventuali istanze pervenute successivamente al termine di cui al precedente comma 3.1 e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021. In tali casi, gli esercenti la vendita e/o i gestori del SII dovranno contabilizzare le agevolazioni spettanti, qualora sia stata già emessa la fattura di conguaglio, a partire dalla prima fattura utile.
3.3 L’esercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale, l’esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del SII a seguito della ricezione dell’istanza di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2, procedono al riconoscimento delle agevolazioni, previa la verifica di cui al comma 3.5. A tal fine l’esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale trasmette le istanze di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2 all’impresa distributrice competente, contestualmente alla loro ricezione.
3.4 La documentazione relativa alle istanze di cui al comma 3.3 è archiviata dall’esercente la vendita e messa a disposizione dell’impresa distributrice su richiesta di quest’ultima.
3.5 L’impresa distributrice di cui al precedente comma 3.3, l’esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del SII verificano che il punto di fornitura relativo all’unità immobiliare di cui al precedente comma 3.1 fosse attivo alla data di accadimento dell’evento sismico. L’impresa distributrice comunica l’esito della suddetta verifica all’esercente la vendita entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione dell’istanza di cui al precedente comma 3.3 e mette a disposizione degli esercenti la vendita un elenco aggiornato dei punti di prelievo di energia elettrica e di riconsegna di gas naturale di cui ai precedenti commi 1.1 e 2.1.
3.6 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 3.5, gli esercenti l’attività di cui al medesimo comma richiedono, ove necessario, la collaborazione degli analoghi esercenti competenti nel territorio ove è ubicata l’unità immobiliare di cui al precedente comma 3.1, lettera a).
3.7 Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare di cui ai precedenti commi 1.1, lettera a) e lettera c), e 2.1, sia ripristinata prima della scadenza del 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari della proroga delle agevolazioni di cui ai medesimi commi 1.1 e 2.1 ne danno comunicazione entro 30 (trenta) giorni all’esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate ed al gestore del SII.
3.8 L’esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale, l’esercente di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e il gestore del SII provvedono rispettivamente a sospendere entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 3.7 l’applicazione della disciplina di cui ai precedenti Articolo 1 e Articolo 2.
3.9 Le comunicazioni di cui ai commi 3.3 e 3.5 devono essere effettuate tramite PEC.
Articolo 4
Modifiche alla deliberazione 252/2017/R/com
4.1 Al comma 2.3 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “e fino alla data del 17 gennaio 2020” sono soppresse.
4.2 All’articolo 14 della deliberazione 252/2017/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
i. al comma 14.3, lettera c), le parole “per un periodo pari a 36 (trentasei) mesi” sono sostituite dalle parole “per un periodo pari a 120 (centoventi) mesi”;
ii. al comma 14.4, le parole “a 36 (trentasei) mesi” sono sostituite dalle parole “a 120 (centoventi) mesi”;
iii. al comma 14.7, lettera c), le parole “entro il 30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2021”;
iv. al comma 14.8, le parole “al 30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2021”.
4.3 All’articolo 31 della deliberazione 252/2017/R/com, sono apportate le seguenti modificazioni:
i. al comma 31.2, lettera c), le parole “per un periodo pari a 36 (trentasei) mesi” sono sostituite dalle parole “per un periodo pari a 120 (centoventi) mesi”;
ii. al comma 31.9:
• le parole “entro il 30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2021”;
• le parole “entro 30 giorni a far data dal 30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole “entro 30 giorni a far data dal 31 dicembre 2021”;
iii. al comma 31.10 le parole “al 30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2021”.
4.4 Al comma 37.1 della deliberazione 252/2017/R/com le parole “entro il 31 marzo 2021” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2021”.
Articolo 5
Modifiche alla deliberazione 429/2020/R/com
5.1 All’articolo 1 della deliberazione 429/2020/R/com sono apportate le seguenti modificazioni:
i. al comma 1.2 le parole “i soggetti beneficiari presentano entro il 31 dicembre 2020”, sono sostituite dalle parole “i soggetti beneficiari titolari di utenze/forniture ad uso domestico o che usufruiscono di utenze forniture ad uso domestico non residente per le quali l’esercente la vendita non dispone della informazione sulla residenza presentano entro il 31 dicembre 2020”;
ii. al comma 1.4:
• “le parole “, qualora il cliente (utente) finale abbia presentato l’istanza di cui al precedente comma 1.2,” sono soppresse;
• le parole “entro il 30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2021”.
5.2 Al comma 2.3 della deliberazione 429/2020/R/com le parole “al 30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2021”.
Articolo 6
Disposizioni relative alla fatturazione
6.1 Gli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e i gestori del SII, che abbiano già emesso la fattura di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com nonché all’articolo 2 della deliberazione 429/2020/R/com, sono tenuti a:
- • a) sospendere i termini di pagamento delle rate non ancora scadute della fattura medesima, al fine di consentire ai clienti e agli utenti finali di corrispondere gli importi dovuti e non ancora pagati solo successivamente all’emissione di una nuova fattura di conguaglio ricalcolata e rateizzata secondo quanto previsto dal presente provvedimento;
- • b) non procedere all’applicazione della disciplina di tutela del credito per l’inadempimento delle obbligazioni di pagamento (disciplina della morosità) relativamente ad eventuali rate non pagate di cui alla precedente lettera a).
6.2 Gli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e i gestori del SII, che abbiano già emesso la fattura di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com nonché all’articolo 2 della deliberazione 429/2020/R/com sono altresì tenuti ad informare tempestivamente i clienti e gli utenti finali con le modalità ritenute più idonee e almeno mediante avviso pubblicato nella home page del sito web di quanto previsto al precedente comma 6.1 con particolare riferimento alla sospensione dei termini di pagamento della fattura di conguaglio già emessa e alla nuova rateizzazione.
6.3 Gli esercenti la vendita di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e i gestori del SII, che non abbiano ancora emesso la fattura di conguaglio di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com nonché all’articolo 2 della deliberazione 429/2020/R/com sono tenuti ad emettere la fattura medesima contabilizzando le agevolazioni e, per le utenze e forniture localizzate nel Centro Italia, anche rateizzando l’importo complessivo in conformità a quanto previsto dal presente provvedimento.
Articolo 7
Disposizioni transitorie e finali
7.1 I gestori del SII e gli esercenti la vendita provvedono a pubblicare tempestivamente sul proprio sito internet le misure straordinarie e urgenti adottate con il presente provvedimento a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.
7.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro della transizione ecologica, al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, alla Regione Abruzzo, alla Regione Lazio, alla Regione Marche, alla Regione Umbria, alla Regione Campania, agli Enti di governo dell’ambito territorialmente competenti, all’ANCI e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e ad Acquirente Unico.
7.3 Le deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.